venerdì 28 dicembre 2012

INVALIDITA' CIVILE AL 50% O SUPERIORE


In questo periodo presso i nostri sportelli volontari
nessuna richiesta di assistenza del genere.

Sicuramente ancora oggi, non conoscono questa nuova possibilità assistenziale; gli invalidi o disabili con percentuale di invalidità riconosciuta dall’INPS pari o superiore al 50%, hanno la possibilità di fruire ogni anno, 30 giorni di congedo per effettuare cure connesse al proprio stato invalidante. Il permesso può essere utilizzato per intero o frazionato.
Si tratta sicuramente di un congedo poco riconosciuto e quindi raramente utilizzato, il quale se richiesto consente di assentarsi dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti assenze dal lavoro per sottoporsi a cicli di terapie o cure  fisiochinesiterapia.
Il decreto di riforma dei congedi parentali Dgls. 119/11 ha riformulato la disciplina abrogando le vecchie norme originarie del 1971 e del 1988.   Pertanto, chiunque volesse intraprendere questa nuova assistenza i documenti da produrre sono:
1)   Verbale di invalidità civile con percentuale del 50% o superiore.
2)   Richiesta del medico curante o comunque medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, oppure appartenente ad una struttura sanitaria pubblica della quale, secondo il suo stato fisico, risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
3)   Tale domanda va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento della Commissione Medica  oltre alla richiesta della cura.    
Lo stesso lavoratore invalido è tenuto a presentare documentazione e certificazione rilasciata dal centro medico o dall’ospedale dove è stata effettuata la terapia o la cura. Nei casi di più cicli di cure o di terapie, le ripetute assenze dal lavoro possono essere giustificate anche con una sola attestazione cumulativa.
I giorni di congedo per queste cure o terapie non sono conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I giorni di assenza dal lavoro per il congedo sono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole che disciplinano le assenza per  malattia.     Con il riferimento del settore privato però, sull'indicazione e chiarimenti intervenuti in passato da parte dell’INPS e del Ministero del Lavoro, per questo tipo di congedo non è previsto nessun pagamento di alcuna indennità da parte dell’INPS.
Pertanto durante il periodo di assenza per questo tipo di assistenza spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro cosi come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di appartenenza, i primi tre giorni di congedo “ periodo di carenza” sono comunque pagati in misura intera. 
Per saperne di più: www.associazione-avid.it <> info@associazione-avid.it   340-3303528

Nessun commento:

Posta un commento