domenica 25 agosto 2013

LO SAPEVATE? VENDITA AUTO PER DISABILI


AUTO ACQUISTATA CON I BENEFICI PER DISABILI

Un veicolo acquistato con le agevolazioni disabili e venduto prima di due anni per motivi non legati alla disabilità, va restituito  oltre che la differenza IVA, 4% anziché 21%,  anche la restante detrazione fruita.

Proprio la Legge 296/06 articoli 1 comma 37, ha previsto ai fini dell’eliminazione delle furberie fiscali,  la decadenza da tutti i benefici  con l’obbligo di restituire anche l’Imposta provinciale di trascrizione (IPT). 

Infatti, la citata legge dispone sia ai fini di IRPEF che ai fini di IVA, che in caso di trasferimento della proprietà del veicolo a titolo oneroso o gratuito per le quali l’acquirente ha fruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella prevista dall’applicazione delle agevolazioni stesse.

La disposizione non è obbligatoria per i disabili che, a seguito di mutate necessità dovute dal proprio handicap, (in questo caso è d’obbligo un'attestazione medica oppure un documento rilasciato dalla Commissione patenti con l’obbligo di modifica alla guida), cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro per  prepararlo con altri adattamenti alla guida.     Allo stesso modo per il disabile o invalido  che per un grave incidente stradale, furto,  incendio o altro, (con documento comprovante la rottamazione o furto),   sono costretti  all’acquisto di altro mezzo di trasporto.

               Per informazione: info@associazione-avid.it  <> 
               www.associazione-avid.it    Info- 340-43303528