AUTO
ACQUISTATA CON I BENEFICI PER DISABILI
Un veicolo acquistato con
le agevolazioni disabili e venduto prima di due anni per motivi non legati alla
disabilità, va restituito oltre che la
differenza IVA, 4% anziché 21%, anche la
restante detrazione fruita.
Proprio la Legge 296/06
articoli 1 comma 37, ha previsto ai fini dell’eliminazione delle furberie
fiscali, la decadenza da tutti i
benefici con l’obbligo di restituire
anche l’Imposta provinciale di trascrizione (IPT).
Infatti, la citata legge dispone
sia ai fini di IRPEF che ai fini di IVA, che in caso di trasferimento della
proprietà del veicolo a titolo oneroso o gratuito per le quali l’acquirente ha
fruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni
dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella prevista dall’applicazione delle agevolazioni stesse.
La disposizione non è
obbligatoria per i disabili che, a seguito di mutate necessità dovute dal
proprio handicap, (in questo caso è d’obbligo un'attestazione medica oppure un
documento rilasciato dalla Commissione patenti con l’obbligo di modifica alla
guida), cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro per prepararlo con altri adattamenti alla guida. Allo stesso modo per il disabile o
invalido che per un grave incidente
stradale, furto, incendio o altro, (con
documento comprovante la rottamazione o furto), sono costretti all’acquisto di altro mezzo di trasporto.