sabato 2 novembre 2013

AUTO ACQUISTATA CON AGEVOLAZIONI

                        AGEVOLAZIONI AUTO PER DISABILI:
                   L’ACQUISTO E LA RIVENDITA DELL’AUTO.

Sul giornale “Fisco oggi” del 29-10-2013, Gianfranco Mingione risponde a un quesito di una certa importanza per il settore disabili dove, il marito, avendo acquistato una vettura con le agevolazioni disabili per le gravi patologie sopportate della moglie, dopo qualche mese si è trovato costretto a rivenderla causa il decesso della stessa.
Lo stesso giornale chiarisce il problema pubblicandolo in data menzionata dicendo: In caso di cessione a titolo oneroso o gratuito, entro i due anni successivi all’acquisto, di un veicolo per il quale si è usufruito dei benefici fiscali per i disabili, è prevista la decadenza degli stessi (art. 1, comma 37 della Legge 296/2006): deve essere versata la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, con pagamenti di sanzioni e interessi.
La norma però, non trova applicazione nell’ipotesi di trasferimento della proprietà in seguito al decesso del disabile, nemmeno qualora l’erede decida di rivedere quel vincolo prima che siano trascorsi due anno dall’acquisto.
In questo caso, infatti, non è ravvisabile l’intento elusivo che la disposizione intende contrastare (risoluzione 136/E del 2009). Gli eredi, pertanto, non sono tenuti a pagare la differenza fra l’iva agevolata e quella ordinaria.
Per ulteriori chiarimenti: Info.  0332-1692543   < >   340-3303528
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