martedì 15 luglio 2014

          TRENTA GIORNI IN PIU’ ALL’ANNO
                   PER LE CURE MEDICHE 

E’ un’opportunità poco conosciuta e raramente utilizzata che consente di assentarsi dal lavoro per le cure o terapie.  Gli invalidi o disabili con percentuale superiore al 50% hanno la possibilità di usufruire ogni anno 30 giorni anche non consecutivi per effettuare cure o cicli di cure connesse al proprio stato invalidante.

Il decreto di riforma dei congedi parentali Dlgs 119/2011,  ha riformulato la disciplina di questo istituto abrogando le norme originarie del 1971 e del 1988.
La domanda in questione di congedo va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento della Commissione Medica di Invalidità accompagnata dalla richiesta del medico di famiglia (o comunque medico convenzionato con il Ssn o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica), dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante sopportata.

Naturalmente il lavoratore è tenuto a documentare l’avvenuta prestazione sanitaria presentando idonea certificazione e nei casi di cicli di cure; è possibile  anche un’attestazione cumulativa.

I giorni di congedo possono essere utilizzati anche in maniera frazionata e non rientrano nel periodo di comporto, non sono conteggiati come assenza di malattia ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La retribuzione del periodo sopradescritto è sostenuta con le stesse regole che disciplinano le assenze per malattia.  Con riferimento al settore privato però, non è previsto alcun pagamento dell’indennità da parte dell’INPS. Per questo, il periodo di assenza spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro cosi come previsto dal Ccnl di riferimento. Chiaramente i primi tre giorni di congedo sono retribuiti in misura intera.

Per ulteriori chiarimenti: info@associazione-avid.it
                        Cell.  3403303528

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