AGEVOLAZIONI
AUTO PER DISABILI:
L’ACQUISTO
E LA RIVENDITA DELL’AUTO.
Rispondiamo ad un quesito di una certa importanza per le
agevolazioni disabili. Il marito o
viceversa, avendo acquistato una vettura con le agevolazioni disabili per le
gravi patologie sopportate, dopo qualche mese si sono trovati, (marito o
moglie), costretto/a a rivenderla causa
il decesso di uno dei due componenti il nucleo famigliare.
Va chiarito che in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito, entro i due anni successivi all’acquisto, di un veicolo per il quale
si è usufruito dei benefici fiscali per i disabili, è prevista la decadenza
degli stessi (art. 1, comma 37 della Legge 296/2006): pertanto deve essere
versata la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse.
La norma però, non trova applicazione nell’ipotesi di
trasferimento della proprietà in seguito al decesso del disabile, nemmeno
qualora l’erede decida di rivedere quel vincolo prima che siano trascorsi due
anno dall’acquisto.
In questo caso, infatti, non è ravvisabile l’intento
elusivo che la disposizione intende contrastare (risoluzione 136/E del 2009).
Gli eredi, pertanto, non sono tenuti a pagare la differenza fra l’iva agevolata
e quella ordinaria.
Per
ulteriori chiarimenti: www.associazione-avid.it
info@associazione-avid.it <> Info. 0332-1692543 < > 340-3303528
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