lunedì 23 marzo 2015

IN CASO DI DECESSO NON VA VERSATA LA DIFFERENZA DELL'IVA AGEVOLATA

AGEVOLAZIONI AUTO PER DISABILI:
L’ACQUISTO E LA RIVENDITA DELL’AUTO.

Rispondiamo ad un quesito di una certa importanza per le agevolazioni disabili.  Il marito o viceversa, avendo acquistato una vettura con le agevolazioni disabili per le gravi patologie sopportate, dopo qualche mese si sono trovati, (marito o moglie),  costretto/a a rivenderla causa il decesso di uno dei due componenti il nucleo famigliare.

Va chiarito che in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito, entro i due anni successivi all’acquisto, di un veicolo per il quale si è usufruito dei benefici fiscali per i disabili, è prevista la decadenza degli stessi (art. 1, comma 37 della Legge 296/2006): pertanto deve essere versata la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse.

La norma però, non trova applicazione nell’ipotesi di trasferimento della proprietà in seguito al decesso del disabile, nemmeno qualora l’erede decida di rivedere quel vincolo prima che siano trascorsi due anno dall’acquisto.

In questo caso, infatti, non è ravvisabile l’intento elusivo che la disposizione intende contrastare (risoluzione 136/E del 2009). Gli eredi, pertanto, non sono tenuti a pagare la differenza fra l’iva agevolata e quella ordinaria.

Per ulteriori chiarimenti: www.associazione-avid.it 
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