venerdì 23 ottobre 2015

IL DISABILE, L'INVALIDO E LE MANSIONI


DISABILITA', OCCUPAZIONE, MANSIONE, L. 81/2008.

Con questo chiarimento l’AVID Varese Onlus,  dopo aver sostenuto parecchi casi di disabili e invalidi presenti in ambienti di lavoro,  pensiamo di dare anche in questo caso, un contributo verso coloro che vengono obbligati a sostenere mansioni lavorative non confacenti alle loro menomazioni.

Certamente per questi lavoratori diversamente abili o invalidi  visitati e valutati al momento  dell’assunzione,  oppure successivamente attraverso le visite periodiche dal medico competente (medico del lavoro), vengono stabilite mansioni nell’ambito lavorativo adeguate alla propria menomazione, come previsto dall’Dgls del 09 aprile del 2008 n° 81.

L’articolo 41 dello specifico testo unico sulla sicurezza del lavoro e della salute dei lavoratori, prevede che il medico competente svolga la sorveglianza sanitaria su ogni lavoratore.  L’obbligo di questa figura introdotta nell’ambito della prevenzione protezione e sicurezza dei lavoratori nell’ambito del lavoro consiste in:

·         Visita medica preventiva,  tipologia di controllo sanitario
·         Visita medica periodica per l’idoneità al lavoro (una volta all’anno)
·         Visita medica richiesta dal lavoratore
·         Visita medica in occasione del cambio di mansione
·         Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (se prevista)
·         Visita medica precedente alla ripresa del lavoro ( per causa di gravi malattie o infortuni).

Al termine di queste visite o eventuali  accertamenti  diagnostiche mirate, esami clinici e biologici (con costi a carico del datore di lavoro), il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche,  valuta rischi ed eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore ed esprime un giudizio sulla idoneità temporale o parziale oppure prescrive limitazioni al lavoro attraverso mansioni più confacenti alla menomazione evidenziata.

Il medico competente esprime un giudizio per iscritto e deve darne una copia al lavoratore e una al datore di lavoro il quale,  dovrà rispettare tale prescrizioni medica  senza creare pressioni  come spesso accade (sulle tempistiche lavorative oppure varie pressioni psicologiche) viste le ridotte capacità lavorative del soggetto.

Qualora il lavoratore non fosse convinto  di poter sostenere la mansione prescritta  dal medico del lavoro, entro 30 giorni,  lo stesso lavoratore attraverso l’art. 41 comma 9 del testo in discussione,  può inoltrare ricorso all’organo di vigilanza territoriale ASL, il quale ha la facoltà dopo accertamenti, di emettere la conferma, la modifica o la revoca della mansione prescritta.

In questo caso è importante presentarsi presso l’organo di vigilanza della ASL con una assistenza medico legale preparata sulla materia del lavoro, assistenza che l’AVID Varese Onlus dispone in collaborazione con liberi professionisti del caso (Legale e Medico Legale).  

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