Anche chi convive, (il o la convivente) del soggetto disabile, può
usufruire dei permessi (tre giorni al mese per le ore giornaliere lavorate),
retribuite, come previsto dall’art. 33 della Legge in discussione. Quanto sopra descritto, è stato precisato
dalla Corte Costituzionale con una ultima sentenza la quale dichiara
illegittimo l’art 33 Legge 104/92 nel punto in cui non evidenzia nell’elenco
dei soggetti legittimati a fruire dei permessi <i conviventi>.
La Consulta è stata a favore dell’interessato
richiedente. La Corte ha chiarito che l’interesse primario del richiedente, è
quello di assicurare in via prioritaria la continuità delle cure e
dell’assistenza verso il disabile, dove si possono sostenere all’interno del
nucleo familiare. Quindi è l’istituto interessato a farsi carico della
retribuzione dei tre giorni come previsto dalla Legge.
Un sostegno, a detta del Giudice delle leggi,
irragionevole escludere dall’elenco dei soggetti legittimati a fruire tali
permessi <il convivente> della persona disabile in situazione di gravità.
Cosi chiarito, per il
soggetto con handicap viene esaltato il diritto alla salute psicofisica, alla
formazione sociale, allo sviluppo della persona nella sua vita di lavoro e
relazione.
Per saperne di più; info. 340.3303528
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